DONNE MIGRANTI E MATERNITÀ di Raffaella Carron

DONNE MIGRANTI E MATERNITÀ
di Raffaella Carron

Negli ultimi tempi è cresciuta la preoccupazione per il destino delle donne migranti che si trovino in stato di gravidanza nel nostro Paese senza un permesso di soggiorno valido. Questa preoccupazione è senz’altro dovuta all’inasprimento della normativa riguardante i migranti “irregolari”programmato ed infine attuato dall’attuale governo con la legge n. 94/2009, il cosiddetto “pacchetto sicurezza”. È dell’estate scorsa la notizia della donna migrante che temeva una denuncia da parte dei medici che l’avevano aiutata durante il parto, i quali le avevano chiesto le sue generalità al solo scopo di registrare all’anagrafe il suo bambino. Più di recente l’assessore alla sanità della Regione Puglia si è sentito in dovere di sollevare con una circolare i medici degli ospedali dall’obbligo di sporgere denuncia in casi analoghi.

Il timore per il destino che la legge italiana prospetta per queste donne e i loro bambini è condivisibile.
Innanzitutto occorre premettere che l’ordinamento estende anche alle donne straniere irregolarmente presenti in Italia le norme a tutela della maternità, ed esclude la loro segnalazione alle autorità da parte del personale sanitario.

Al di là dell’assistenza sanitaria, però, le donne straniere irregolari che affrontano la maternità nel nostro Paese si trovano in una posizione estremamente fragile.
Infatti, il Testo Unico sull’immigrazione prevede, all’art. 19, che non è consentita l’espulsione “delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono”.
In questi casi, quindi, le donne migranti possono ottenere uno speciale permesso di soggiorno, chiamato appunto permesso ex art. 19, che ha però l’unico scopo di certificare la loro inespellibilità.

Questi permessi di soggiorno non possono essere prorogati, né possono essere convertiti in un altro tipo di permesso di soggiorno, ad esempio per motivi di studio o di lavoro. Allo scadere dei sei mesi previsti dalla norma, quindi, le neo mamme saranno in ogni caso espulse.
Questa situazione di totale precarietà si è ulteriormente aggravata con l’entrata in vigore del “decreto sicurezza”.

Infatti, il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 non elimina lo stato di clandestinità delle interessate, ma si limita a vietarne temporaneamente l’espulsione. Di conseguenza, queste donne saranno imputabili per il fatto di essere entrate nello Stato senza autorizzazione e il procedimento penale non sarà sospeso dal loro stato di gravidanza.
La sospensione del procedimento penale e l’eventuale non luogo a procedere sono previsti soltanto nel caso in cui l’imputata richieda e ottenga un permesso di soggiorno di protezione internazionale, sostanzialmente assegnato per eccezionali motivi umanitari.

Queste donne si troveranno nella paradossale situazione di poter chiedere un permesso di soggiorno da un lato e di doversi autodenunciare per ottenerlo dall’altro.
Unica eccezione si potrebbe avere nel caso in cui la donna perda il permesso di soggiorno durante la gravidanza: in questo caso, infatti, non sarebbe entrata irregolarmente in Italia e, poichè la sua permanenza sarebbe consentita dall’art. 19, si potrebbe sostenere che tale norma consenta l’ esercizio di un vero e proprio diritto, quindi preveda una causa di non punibilità.

Negli altri casi ci sarà il processo e la condanna comminerà una pena pecuniaria dai 5 ai 10 mila euro, somma difficilmente reperibile anche da un italiano mediamente occupato, figuriamoci da una donna clandestina in stato di gravidanza o di puerperio.
Le procure hanno già cominciato a sollevare questione di costituzionalità del reato di immigrazione clandestina: speriamo dunque che questa norma abbia vita breve.
Torniamo adesso alla nostra neo mamma. Abbiamo detto che, allo scadere dei sei mesi dalla nascita del bambino, lei e suo figlio dovranno lasciare il Paese.
Il Testo Unico sull’Immigrazione prevede una serie di disposizioni a tutela dei minori, compresa la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ai familiari del minore “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano” (Art. 31, III comma).

Qualora il Tribunale per i minorenni lo ritenga necessario per lo sviluppo psicofisico del minore, dunque, potrà autorizzare la madre (e il padre) a rimanere in Italia finché dura lo stato di necessità, in questo modo rimandando il momento dell’espulsione.
Anche questo permesso di soggiorno, detto “di assistenza al minore”, non è un permesso di soggiorno che regolarizza la posizione del genitore, e non può essere convertito in altro permesso di soggiorno. Anche in questo caso, quindi, la permanenza in Italia è temporanea e non consente alcun progetto di integrazione.

C’è un unico, eccezionale caso in cui la trafila di permessi temporanei si interrompe: qualora la madre non possa trasmettere al figlio la propria cittadinanza, il minore nato in Italia è italiano. È un caso molto raro, si verifica quando il Paese di origine della madre non prevede la trasmissione della cittadinanza ai figli dei suoi cittadini qualora nascano all’estero.
In questo caso, e solo in questo, la madre potrà ottenere un vero e proprio permesso di soggiorno per motivi familiari in base all’art. 30 del Testo Unico, che prevede che “…al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia… il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.”
 In conclusione, il Testo Unico sull’immigrazione tutela soltanto in minima parte le donne che si trovano ad affrontare una maternità nel nostro Paese, e soprattutto tutela ancora troppo poco coloro che, non per scelta loro, nel nostro Paese ci nascono.

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